La  Corte  di  appello  di Milano, sezione seconda civile, ha
pronunciato  il seguente provvedimento nella causa civile in grado di
appello  iscritta  al  numero di Ruolo 1840 dell'anno 1999 e promossa
con atto di appello notificato da Vittorio Sgarbi, con l'avv. Stefano
Previti  e  l'avv.  Paola  Caterina Pasqua, via Cesare Battisti n. 1,
Milano, appellante;
    Contro  Andrea  Padalino,  con l'avv. Salvatore Morvillo e l'avv.
Matteo Sovera, via Besana n. 3, Milano, appellato.
    La Corte, letti gli atti e i documenti prodotti dalle parti;
    rilevato  che  con  sentenza  n. 7673/1998 il Tribunale civile di
Milano  ha  condannato Vittorio Sgarbi a pagare ad Andrea Padalino la
somma  di L. 10 milioni, oltre accessori e spese di lite, a titolo di
risarcimento danni per la diffamazione commessa in danno del predetto
durante  la  trasmissione  televisiva  denominata «Sgarbi quotidiani»
avvenuta  in  data  4 agosto  1994;  che  il  tribunale, nella citata
sentenza, ha invece assolto V. Sgarbi in relazione all'altro episodio
dedotto   dall'attore   Padalino   come  diffamatorio,  asseritamente
avvenuto  a  Cortina  d'Ampezzo  il  24 agosto  1994  nel corso della
presentazione  di  un  libro;  che  V.  Sgarbi  ha  proposto  appello
principale  avverso  la  predetta  sentenza  chiedendone la riforma e
l'annullamento,   deducendo  in  via  pregiudiziale  «il  difetto  di
giurisdizione  dell'autorita'  giudiziaria  ordinaria»  in quanto «la
Camera  dei  deputati,  nella seduta del 28 luglio 1998 ha dichiarato
l'insindacabilita'   ex   art. 68   Cost.   delle  opinioni  espresse
dall'on. Sgarbi  nella  trasmissione  del  4 agosto 1994 e nell'altra
occasione  oggetto  di  contestazione»;  che  Andrea  Padalino, a sua
volta,  in  via  di  appello incidentale, ha impugnato la sentenza in
oggetto in punto quantum debeatur; che l'appellato Padalino, inoltre,
preso  atto  della  predetta  delibera,  ha  chiesto al giudicante di
sollevare  «conflitto di attribuzione a norma degli artt. 134 Cost. e
legge   n. 87   del  1953  tra  Poteri  dello  Stato»;  che,  ancora,
l'appellante   principale  anche  nella  sua  comparsa  conclusionale
18 aprile  2003  ha  ribadito  che  il  giudice  di  primo  grado  ha
erroneamente «escluso che le frasi contestate configurassero opinioni
espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari»;
    Ritenuto   che  la  Camera  dei  deputati,  con  la  delibera  di
insindacabilita'  presa  in  data  29 luglio 1998 (non 28 luglio 1998
come  sopra  indicato)  in merito al doc. IV-ter n. 67/A, relativo al
deputato  Sgarbi (vedi, sul punto doc. 5 e 6 prodotti dall'appellante
principale),  non  ha  legittimamente esercitato il proprio potere al
riguardo  perche'  difettano nella fattispecie i presupposti di detta
dichiarazione,  tra  i  quali  quello del collegamento delle opinioni
espresse  con  la  funzione  parlamentare, in quanto tali presupposti
sono   stati   arbitrariamente   valutati;  che,  invero,  come  gia'
evidenziato  dal giudice di primo grado, le dichiarazioni incriminate
per  cui  e'  causa,  descritte negli atti di causa e riportate anche
nella  relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere (vedi
doc. n. 5 prodotto dall'appellante principale), esulano completamente
dalle funzioni parlamentari, perche' espresse rispettivamente durante
la  trasmissione  «Sgarbi quotidiani» del 4 agosto 1994, tenuta dallo
Sgarbi  in  base ad un contratto d'opera di natura privata, e durante
una  conferenza  stampa per la presentazione di un libro, tenutasi il
24 agosto   1994   in   Cortina   d'Ampezzo,  senza  alcun  specifico
collegamento  con  l'attivita'  di  parlamentare  svolta dal predetto
deputato;  che,  quindi, non sussiste il collegamento con la funzione
parlamentare genericamente ed erroneamente affermato dalla Camera dei
deputati  con  la  delibera di insindacabilita' in esame, dato che le
dichiarazioni   incriminate   non   rappresentano   la   divulgazione
all'esterno   di   un   opinione   gia'   espressa   dall'interessato
nell'esercizio  delle funzioni parlamentari tipiche (vedi, sul punto,
anche    Corte   costituzionale   sent.   n. 257/2002,   n. 283/2002,
n. 448/2002  e  n. 289/2001);  che,  pertanto,  la  delibera in esame
interferisce   illegittimamente   nelle  attribuzioni  dell'Autorita'
giudiziaria  competente  a giudicare sui fatti per cui e' causa; che,
quindi,   occorre   nella   fattispecie  sollevare  il  conflitto  di
attribuzione  ex  art. 37  della legge n. 87/1953 al fine di ottenere
dalla  Corte  costituzionale  la  dichiarazione  che  non spetta alla
Camera  dei  deputati  deliberare  che  i fatti, per i quali pende in
appello  il  giudizio  civile  di  risarcimento  danni  tra  le parti
indicate  in  epigrafe,  concernono opinioni espresse dal deputato V.
Sgarbi  nell'esercizio  delle  sue  funzioni ex art. 68, primo comma,
della  Costituzione,  con  conseguente annullamento della delibera in
oggetto   (vedi,   sul   punto,   anche  Corte  costituzionale  sent.
n. 265/1997, n. 129/1996 e ord. n. 177/1998);